Da una ulteriore analisi della circolare n. 48 dell’agenzia delle Entrate in materia di trust, emerge che la designazione tardiva del beneficiario non deve comportare la tassazione con l’aliquota massima e senza franchigia ma anzi il trust con beneficiario da nominare deve essere considerato fiscalmente sottoposto alla condizione sospensiva della nomina, di conseguenza l’atto istitutivo viene tassato con imposta fissa, poi al momento dell’atto di nomina del beneficiario va applicata l’imposta proporzionale.
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