Con la risoluzione n. 126/E del 17 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde all'istanza di interpello avanzata da una contribuente che chiedeva delucidazioni in merito all'agevolazione “prima casa”, dopo aver fatto presente di essere unica erede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre immobili abitativi siti nello stesso Comune.
L'istante - dopo aver precisato all'Agenzia delle Entrate di non aver mai usufruito prima del suddetto bonus - chiede di conoscere se possa fruire delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consiste nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, per le quote di uno degli immobili caduti in successione.
Nel documento di prassi in oggetto, l'Agenzia delle Entrate specifica che le imposte fisse di cui alla suddetta agevolazione, si applicano quando in capo al beneficiario, oppure in caso di pluralità di beneficiari in capo ad almeno uno di essi, sussistono i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Tuir.
Pertanto, al verificarsi della sussistenza delle condizioni previste dalla Nota II- bis all'articolo 1 suddetto, si ritiene possibile che la contribuente possa invocare – in sede di successione – le agevolazioni “prima casa”. Non è preclusiva all’accesso all’agevolazione la circostanza che, prima del decesso del consorte, il contribuente possedesse tali immobili in comproprietà con il defunto, in quanto con la morte il regime della comunione viene meno.
Specifica ulteriormente la risoluzione n. 126/E/2017, che l’agevolazione può essere richiesta solo per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione, invece, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2% e all’1% del valore dell’immobile.
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