Subappalto, stop a condizioni inferiori ai lavoratori

Pubblicato il 07 ottobre 2021

Occhio ai trattamenti economici e normativi che spettano negli appalti pubblici ai dipendenti delle imprese subappaltatrici. Le tutele, infatti, devono essere non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato. L’eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.

Ne dà notizia l’INL, con la nota n. 1507/2021. Nel documento di prassi, l’Istituto riepiloga in favore degli ispettorati territoriali le novità introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021, nella parte in cui, modificando l’art. 105, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), collega la garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, “qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Subappalto, quale CCNL si applica?

L’art. 30 del codice degli appalti precisa che per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione.

Subappalto, il provvedimento di disposizione

Laddove vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione (art. 14 del Dlgs 124/2004).

Tale norma è intesa a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy