Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate verte sulla possibilità, in ambito di subappalto, di ricevere il pattuito corrispettivo da parte della società fornitrice, in amministrazione straordinaria, che ha prodotto il DURF regolare.
L’ambito di riferimento è l’obbligo di cui all’articolo 17-bis, Dlgs. n. 241/1997, imposto ai soggetti, sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, in materia di appalti e subappalti, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute dei dipendenti.
Tale obbligo non sussiste se le imprese appaltatrici o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione DURF, attestante il possesso di determinati requisiti. La norma, inoltre, dispone che il committente sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria qualora non ottemperi all’obbligo suddetto.
E’ possibile, si chiede, che non venga applicato l'articolo 17-bis quando l'impresa subappaltatrice sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura?
Secondo l’istante ciò è ammissibile in virtù della disposizione dettata per il Durc dall’articolo 5, comma 3, del Dm 30 gennaio 2015, che considera l’impresa regolare per i debiti contributivi scaduti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria.
Con risposta n. 525 del 3 agosto 2021, il Fisco non ritiene che si possa applicare analogicamente tale norma del Durc, che ha esclusivamente valenza contributiva, al DURF.
Pertanto, permane l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi, finché vige l'inadempimento della subappaltatrice; nulla rileva l’aver presentato il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Tuttavia, occorre considerare la peculiare situazione in cui si trova un soggetto in amministrazione straordinaria, per il quale non è possibile arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali, nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della prevista procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda i debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale, è ammesso disapplicare il vincolo contenuto nell’articolo 17-bis in trattazione ed effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore.
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