Va esclusa la sussistenza dell'obbligo assicurativo Inail nei confronti dei componenti di studi professionali associati.
Lo ha confermato la Corte di cassazione con ordinanza n. 4473 depositata il 20 febbraio 2024.
Nella decisione, la Suprema corte ha richiamato l'ormai consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La tendenza ordinamentale espansiva dell'obbligo assicurativo Inail - si legge nella decisione - può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti.
E queste ultime in nessuna parte contemplano l'assoggettamento delle associazioni professionali all'obbligo in questione, così come non lo contemplano per il mero libero professionista.
Gli Ermellini, ciò posto, hanno rigettato il ricorso promosso da Inail contro la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti associati di uno studio infermieristico.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".