Si segnala uno studio del Notariato, diffuso il 4 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale, focalizzato sulla tematica “Liberalità indirette e collegamento negoziale”.
L’elaborato, n. 29-2017/T, è stato approvato dalla Commissione Studi di riferimento il 26 ottobre 2017.
Nel testo, viene fornita una disamina, in chiave critica, della recente giurisprudenza di legittimità in tema di liberalità indirette collegate a trasferimenti di immobili o di azienda.
Viene contestato, in particolare, l’orientamento secondo cui il collegamento rilevante per escludere la tassazione richiederebbe una espressa richiesta di applicazione, nell’atto notarile, della normativa di cui all’articolo 1 comma 4 bis del Decreto legislativo n. 346/1990.
Per i notai, per contro, stante il silenzio della norma al riguardo, dovrebbe desumersi che “la prova del collegamento possa essere data anche aliunde, adducendosi, anche successivamente al rogito notarile (in specie in sede di opposizione ad un accertamento sintetico ai fini delle imposte dirette), un qualsivoglia elemento che possa dimostrare la funzionalità della liberalità all’acquisto dell’immobile o dell’azienda”.
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