L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute - come gli studi professionali associati - sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Così, qualora il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.
Difatti, il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
In detto contesto, la legittimazione dello studio associato non può essere esclusa in modo aprioristico, essendo invece necessario far riferimento alla specifica organizzazione interna, individuando in definitiva la volontà dell'associazione.
E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20185 depositata il 25 luglio 2019.
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