Studio associato con legittimazione attiva

Pubblicato il 07 marzo 2016

Gli accordi tra gli associati di un’associazione non riconosciuta – nella specie uno studio professionale associato - ben possono attribuire a quest’ultima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

Ove, pertanto, venga accertata, nel giudizio di merito, la sopra richiamata circostanza, deve ritenersi esistente la legittimazione attiva dell’associazione professionale ad impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo di un fallimento del credito dalla stessa vantato con privilegio.

Autonomo contro di imputazione

Ed infatti, la legge attribuisce all’associazione la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico.

Il fenomeno associativo tra professionisti, invero, non può essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4268 del 4 marzo 2016.

Opportuno esame dello Statuto

Nella questione in esame, è stata ribaltata la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso di uno studio professionale associato per asserita carenza di legittimazione attiva.

Secondo la Corte di legittimità, l'organo giudicante pur dando conto che era stata prodotta, a dimostrazione del credito dello studio associato, una nota di onorari e spese emessa dallo studio medesimo, sintomo della avvenuta attribuzione all’associazione professionale della titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, non si era fatto carico di stabilire quale fosse, in concreto, lo statuto interno dell’associazione, onde potersi da ciò desumere la prova della legittimazione attiva.

Era sbagliato, in particolare, che il giudice di merito avesse escluso la legittimazione dello studio esclusivamente in nome del principio astratto secondo cui l’associazione può essere costituita anche solo per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi dell’attività.

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