Studi legali e protocolli di sicurezza anti Covid

Pubblicato il 27 maggio 2020

Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una scheda di approfondimento in tema di sicurezza negli studi professionali, realizzata dalla Commissione Diritto del lavoro in collaborazione con l'Ufficio studi del CNF.

La scheda di approfondimento, datata 22 maggio 2020, ha per oggetto l’adozione di protocolli di sicurezza negli studi legali nel periodo di emergenza sanitaria Coronavirus.

Protocolli di sicurezza: differenti disposizioni per professionisti e imprese

Nel documento, viene ricordato come il DPCM del 26 aprile 2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 - raccomandi, in ordine alle attività professionali, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio nonché l’adozione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Viene evidenziato, in proposito, un differente trattamento tra professionisti e imprese: con riferimento a queste ultime, lo stesso DPCM dispone un obbligo di rispettare il protocollo condiviso per i servizi professionali mentre, come appena ricordato, per i servizi professionali l’adozione di "protocolli di sicurezza anti-contagio" è solo raccomandata, senza alcuna prescrizione di conformità a protocolli generali già esistenti.

Ne discende che i professionisti possono adottare protocolli anti-contagio ad hoc, anche in forma semplificata e non necessariamente corrispondente al protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

Inoltre, il mancato rispetto, da parte dei professionisti, delle previsioni di quest’ultimo protocollo non potrà essere sanzionato ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Decreto legge n. 19/2020.

Secondo gli autori, l’esame delle ultime disposizioni emanate dal Governo rafforza questa ultima interpretazione ed induce a ritenere che, per quanto riguarda le attività professionali, debba farsi riferimento - per il periodo di efficacia del DPCM del 17 maggio 2020 (18 maggio 2020 - 14 giugno 2020) - alle “indicazioni” di cui alla scheda tecnica contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”.

Obblighi di prevenzione: sistema, anche semplificato, adeguato allo studio

Per quel che concerne, a seguire, gli obblighi di prevenzione previsti per i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e soggetti assimilati, viene sottolineato che essi gravano anche sui titolari di attività professionali.

In linea generale, i professionisti senza dipendenti sono tenuti a rispettare ed attuare le prescrizioni anti-contagio disposte dalle autorità sanitarie o dagli altri organi.

Spetterà al titolare dello studio adeguare le misure anti-contagio al proprio caso concreto, anche se non si potrà prescindere dalla documentazione delle attività effettuate, e ciò al fine di poter attivare una concreta difesa in caso di contestazioni.

Conclusivamente: il sistema di prevenzione da adottare deve essere adeguato alla struttura del singolo studio legale potendo anche essere predisposto in forma semplificata; in ogni caso, la redazione di un protocollo e la dimostrazione di averlo osservato e diffuso potrà facilitare la dimostrazione del rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” e, in generale, dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del rischio da COVID-19.

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