Studi di settore. Possibile impugnare l’accertamento anche senza aver partecipato al contraddittorio

Pubblicato il 10 febbraio 2012 La Corte di Cassazione – sentenza n. 1864 dell’8 febbraio 2012 – ribadisce alcuni principi basilari dell’azione di accertamento che il Fisco può spiccare nei confronti di un contribuente.

Secondo la Sezione Tributaria, i parametri e gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici. L'accertamento può essere annullato anche se non vi è stata la partecipazione al contraddittorio, nel caso di reddito “congruo” rispetto agli standard.

L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, dato che il giudice tributario può liberamente valutare sia l'applicabilità degli “standards” al caso concreto, sia la controprova offerta dal contribuente, che non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, disponendo della più ampia facoltà di ricorrere alle presunzioni semplici, anche se non ha risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

Pertanto, per i Supremi giudici, il contribuente che non risponde alle richieste di spiegazione del Fisco sugli studi di settore incorre in conseguenze meno gravi: se il reddito risulta congruo rispetto agli standard, l’accertamento può essere annullato anche se non vi è stata la partecipazione del contribuente al contraddittorio.

Ovviamente, il soggetto accertato deve assumersi la responsabilità del suo comportamento: il Fisco potrebbe, a quel punto, motivare l’accertamento sulla base dell’applicazione dei soli “standard” e il giudice, a sua volta, valutare la mancata risposta all’invito.
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