La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20858 del 5 ottobre bocciato il ricorso presentato da un professionista (odontoiatra) il cui reddito era stato elevato per via dei versamenti fatti sul suo conto e della moglie, a prescindere dal reddito dello studio. Il principio di diritto che i giudici hanno voluto ribadire è quello secondo il quale il far parte di uno studio associato non mette al riparo il professionista, davanti agli occhi del Fisco, da eventuali altre attività svolte. Infatti, l’Amministrazione finanziaria può sommare tutti i redditi basandosi sui conti correnti bancari. Cioè, può elevare il reddito sommando le diverse entrate a quelle dello studio. Spetta al contribuente provare, eventualmente, di non aver svolto lavoro autonomo per proprio conto.
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