Domanda all’INAIL entro il 18 febbraio 2024 per l’indennizzo ai familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
A comunicarlo è l’Istituto assicurativo con la circolare n. 49 del 14 novembre 2023, su preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il sostegno economico è erogato dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, istituito dal decreto lavoro (articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
Le disposizioni attuative sono state emanate con decreto interministeriale 25 settembre 2023.
La gestione delle domande è affidata all’INAIL che ha fornito le indicazioni operative con la circolare in parola.
La domanda va presentata dai familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo (sono esclusi gli infortuni in itinere) direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.
L’INAIL, in attesa del rilascio del servizio online, comunica che la domanda va presentata, compilando il modulo ufficiale pubblicato in GU (che l’INAIL, per utilità, allega alla circolare n. 49 del 2023), direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore.
La domanda va presentata
NOTA BENE: Per agevolare la compilazione delle istanze l’INAIL ha predisposti i moduli (aggiuntivi) “Mod. Istanza beneficio familiari studenti deceduti” (Allegato 4) e “Mod. delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti” (Allegato 5).
Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro 30 giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
L’INAIL chiarisce che ai fini istruttori non sono richiesti il visto sanitario e alcuna valutazione medico-legale.
Qualora risulti, successivamente all’erogazione del beneficio, la mancanza dei requisiti previsti per il suo riconoscimento, l’Istituto assicurativo procede al recupero del sostegno economico indebitamente corrisposto.
Contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede Inail è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione.
Da ultimo si ricorda che il sostegno economico del Fondo è erogato in caso di infortuni:
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).
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