Studente che blocca interrompe il servizio

Pubblicato il 24 febbraio 2016

Non può invocare la scriminante del diritto di sciopero, lo studente che blocca l’ingresso a scuola di compagni e professori durante l’occupazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, dichiarando di non doversi procedere (per concessione del perdono giudiziale in ragione dell’età) nei confronti di un minore, accusato di aver impedito – bloccando le porte dell’istituto - l’accesso al personale docente ed agli altri studenti, dunque il regolare svolgimento delle lezioni.

Confermate tuttavia - nonostante il perdono giudiziale anche per gli ulteriori reati di violenza privata e minaccia – le statuizioni in ordine alla responsabilità per interruzione di pubblico servizio e respinta l’addotta scriminante putativa ex art. 51 Cost.

Scioperare legittimo finché non travalica diritti altrui

Quanto alla scriminante, in particolare – precisa la Corte con sentenza n. 7084 del 23 febbraio 2016 – al ricorrente non si è inteso negare affatto la titolarità del diritto di sciopero, di riunione o di manifestazione del pensiero. Ma lo stesso esercizio di tali diritti fondamentali cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti (esattamente come avvenuto nel caso di specie), giacché l’occupazione temporanea della scuola ha di fatto impedito ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti.

D’altra parte la Corte ha precisato come l’imputato avesse altri strumenti per impostare un dialogo costruttivo con i compagni di scuola e con il corpo docente. 

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