L'articolo 219, comma 2, n. 1, della legge fallimentare - che prevede un aumento di pena, non il cumulo materiale della pena, per la commissione di più fatti di bancarotta - è norma alternativa a quella che disciplina la continuazione ed è applicabile anche ai reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. A stabilirlo è la sentenza n. 27231/05 della Cassazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".