Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 il decreto Mef 14 luglio 2021 recante “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”.
Entra, così, nel vivo l’operatività della disposizione del Decreto Sostegni (art. 4, Dl n. 41/2021), secondo la quale: sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento automatico interessa le persone – sia fisiche che giuridiche – che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Secondo il comma 5 del suddetto articolo, è rinviato ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni, la definizione delle modalità e delle date:
del relativo discarico;
della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Inoltre, sempre con il decreto ministeriale deve essere indicata la data di sospensione della riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e di sospensione dei relativi termini di prescrizione.
All’articolo 1 del decreto MEF 14 luglio è sancito che:
entro il 20 agosto 2021, l’agente della riscossione deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1 al decreto, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, D.L. n. 41/2021;
entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge;
entro il 31 ottobre 2021, avviene l’annullamento dei debiti per quei soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate all’agente della riscossione.
Inoltre, ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione deve trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Riguardo alla eliminazione delle scritture patrimoniali, stabilisce il decreto ministeriale che, ai fini del rendiconto 2021, gli enti con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione;
la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.
All’articolo 2 del decreto attuativo MEF viene, infine, stabilito che la sospensione della riscossione di cui all'art. 4, comma 6, del Dl n. 41/2021 cessa alla data del 31 ottobre 2021.
L'agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il 15 novembre 2021.
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