La mera esistenza di una strada o di un percorso sul tratto altrui, non è di per sé sufficiente ad integrare l’elemento dell’apparenza, necessario ai fini della declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di passaggio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, dichiarando l’inesistenza, in capo a parte ricorrente, del diritto di attraversare la proprietà confinante e di utilizzare la medesima per la sosta di autoveicoli.
La ricorrente aveva difatti chiesto riconoscersi – per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione - la servitù di passo e di parcheggio del tratto di strada di proprietà del vicino, che portava al cortile ove si parcheggiavano le auto.
Ma la Cassazione, riprendendo sul punto la valutazione della Corte d’Appello, ha nella specie escluso lo stato di asservimento al fine della invocata servitù. In particolare – sostiene la Corte con sentenza n. 20825 del 14 ottobre 2016 – sulla base delle risultanze oggettive, non emerge con certezza che la strada in questione, iure propietatis nel primo tratto e iure servitutis nel secondo, fosse utilizzata al preciso fine di dare accesso al cortile per lo specifico contenuto della servitù invocata.
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