Stop alla domanda per i minori titolari di accompagnamento al raggiungimento dei 18 anni
Pubblicato il 02 ottobre 2014
L’INPS, facendo seguito al messaggio n.
6512 dell’8 agosto 2014, e a seguito della conversione del D.L. n.
90 del 24 giugno 2014, con la Legge n.114 dell’11 agosto 2014, ha emanato il
messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, fornendo indicazioni riguardanti i
minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM
2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.
Nello specifico, alla luce delle nuove disposizioni, non cessa al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari di tali prestazioni, il diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità a favore dei cittadini
maggiorenni totalmente inabili;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni
ciechi assoluti;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni
sordi.
Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la
previa presentazione della domanda in via amministrativa.
Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età – il
modello AP70 che attesti il possesso dei
requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio dall'Istituto, con decorrenza dal compimento della maggiore età.