Stop alla domanda per i minori titolari di accompagnamento al raggiungimento dei 18 anni

Pubblicato il 02 ottobre 2014 L’INPS, facendo seguito al messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014, e a seguito della conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, con la Legge n.114 dell’11 agosto 2014, ha emanato il messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, fornendo indicazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

Nello specifico, alla luce delle nuove disposizioni, non cessa al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari di tali prestazioni, il diritto alle seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;

- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;

- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.

Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età – il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio dall'Istituto, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
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