Un SMS o una e-mail e un comunicato stampa dell’INPS hanno avvisato nei giorni scorsi circa 169.000 famiglie che hanno fruito di 7 mensilità nel 2023 dello stop, da agosto, all’erogazione del Reddito di cittadinanza.
Tralasciando valutazioni e considerazioni di ordine sociale e politico, va qui evidenziato che la comunicazione dell’Istituto origina dalle disposizioni della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che ha ridotto, per il 2023, la portata della prestazione prevedendone anche la definitiva abrogazione dal 1° gennaio 2024.
Quali famiglie non riceveranno più, da agosto, il Reddito di cittadinanza e quali strumenti sostitutivi avranno a disposizione?
Di seguito tutte le risposte e, in attesa che l’INPS emani le istruzioni operativa, una guida schematica alle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa introdotte dal decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), vale a dire l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il Reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità, fatta eccezione per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza. Questi ultimi continueranno a ricevere la prestazione fino a dicembre 2023.
Dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza sarà eliminato per tutti.
Si ricorda che l’importo del beneficio economico non può essere importo inferiore a 480 euro annui
NOTA BENE: L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione della misura nel 2023 con la circolare n. 61 del 12 luglio 2023, anticipando la prossima pubblicazione delle (attese) comunicazioni per l’avvio delle misure introdotte dal decreto lavoro.
Per effetto della riforma operata con il decreto lavoro, dal 1° settembre 2023 è operativo il Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12).
Concepito come misura volta all’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, il Supporto per la formazione e il lavoro è uno strumento di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Può essere utilizzato, oltre che dai componenti dei nuclei familiari attivabili al lavoro, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono volontariamente di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
L'interessato è tenuto a presentare richiesta telematica di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, dimostrando l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione e rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
NOTA BENE: La presentazione delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro è possibile anche presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS.
Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato (articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) attraverso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
Successivamente l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero può essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
ATTENZIONE: L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso, rientranti nel novero dei progetti ammessi, dandone immediata comunicazione attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL.
L'interessato è obbligato, pena decadenza dal beneficio, ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività.
L’indennità di partecipazione è pari ad un importo mensile di 350 euro ed è erogata mensilmente dall’INPS per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 diventa inoltre operativo l’Assegno di inclusione, che sostituirà il Reddito di cittadinanza.
L'Assegno di inclusione presenta una doppia natura: è una misura di sostegno economico e uno strumento di inclusione sociale e professionale, condizionato all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Nella concessione del beneficio il legislatore distingue i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro dai non attivabili al lavoro.
Componenti del nucleo familiare non attivabili al lavoro
L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, per l’inclusione dei componenti con disabilità (D.P.C. M. 5 dicembre 2013, n. 159), dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I nuclei familiari richiedenti, oltre ai prescritti requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno nonché ad altri elementi rivelatori del tenore di vita, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti di natura economica:
Componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro
I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, possono essere avviati ai centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Il patto è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio al centro per l’impiego (ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro).
Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari devono presentarsi ai centri per l’impiego (ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato), al fine di aggiornare la propria posizione.
NOTA BENE: I componenti disabili di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL). Inoltre, nell'ambito del percorso personalizzato, è possibile prevedere l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività a titolo gratuito.
ATTENZIONE: È ritenuta equivalente la partecipazione ai progetti utili alla collettività nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del terzo settore.
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro con le specifiche caratteristiche individuate dal legislatore.
Domanda e importi
L’Assegno di inclusione è erogato dall’INPS su domanda telematica o presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS.
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale per mezzo del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione che non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.
Il beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF ed è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta nel limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
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