Stesse tutele per chi chiede il ricongiungimento e chi no

Pubblicato il 19 luglio 2013 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo n. 286/1998, relativo a “Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato”, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, e non anche “allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.

La norma impugnata è quella secondo cui, nell'adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto, si tiene conto anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano. Gli stranieri che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare, ossia, possono godere di una tutela rafforzata, che li pone al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'articolo 4, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione. Tale tutela rafforzata, che impone all'amministrazione di valutare in concreto la situazione dell'interessato, non si estende nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della disposizione impugnata.

Oggetto della censura di incostituzionalità è stata proprio l'esclusione dal campo di applicazione di questa tutela rafforzata, di cui all'articolo 5, comma 5, del t.u. sull'immigrazione, di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare.
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