E’ stata accolta l’opposizione di un automobilista ad una multa irrogatagli per violazione dell’articolo 142 del Codice della strada, in considerazione del superamento, di oltre 40 km/h, del limite di velocità consentito.
Nel ricorso, il trasgressore aveva invocato a suo favore l’esimente dalla responsabilità, consistente in uno stato di necessità.
Il Giudice di pace chiamato a pronunciarsi sull’opposizione alla sanzione ha sottolineato come, al fine dell’applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale fra la necessità di sacrificare un interesse protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo.
L’agente – viene precisato - non risponde dell’azione quando il suo comportamento sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo e un danno grave già ben individuato al momento stesso in cui agisce.
E lo stato di necessità è stato nella specie ritenuto sussistente (Giudice di pace di Palermo, sentenza n. 363 del 3 febbraio 2016).
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