Stato di necessità esclude multa

Pubblicato il 30 marzo 2016

E’ stata accolta l’opposizione di un automobilista ad una multa irrogatagli per violazione dell’articolo 142 del Codice della strada, in considerazione del superamento, di oltre 40 km/h, del limite di velocità consentito.

Nel ricorso, il trasgressore aveva invocato a suo favore l’esimente dalla responsabilità, consistente in uno stato di necessità.

Esimente applicabile se c’è collegamento causale

Il Giudice di pace chiamato a pronunciarsi sull’opposizione alla sanzione ha sottolineato come, al fine dell’applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale fra la necessità di sacrificare un interesse protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo.

L’agente – viene precisato - non risponde dell’azione quando il suo comportamento sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo e un danno grave già ben individuato al momento stesso in cui agisce.

E lo stato di necessità è stato nella specie ritenuto sussistente (Giudice di pace di Palermo, sentenza n. 363 del 3 febbraio 2016).

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