Con il parere n. 141363 del 20 maggio 2016, il Ministero dello Sviluppo economico risponde ad un quesito in merito ai requisiti necessari per la creazione di una Start up innovativa nel settore del commercio.
Nello specifico, il MiSE – rispondendo ad un professionista, che chiedeva se la valutazione effettuata dall'ufficio del Registro delle Imprese fosse effettuata sulla sussistenza dei requisiti oggettivi dell'innovazione o dell'alto valore tecnologico, oppure se il requisito oggettivo fosse soddisfatto anche se i prodotti e i servizi commercializzati contengano alternativamente il requisito della novità o dell'alto valore tecnologico - si sofferma proprio sui requisiti oggettivi necessari per poter ottenere la qualifica di Start up innovativa, ai sensi dell'articolo 25 del DL n. 179 del 2012, che è e deve restare sempre il “principale strumento ermeneutico a disposizione dell'interprete”.
In particolare, la norma richiamata nello specificare i requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per qualificarla come Start up innovativa, cita testualmente. “ha, quale oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Il Ministero nel parere 141363/2016 sottolinea come il disposto normativo utilizzando la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente l’esclusività e la prevalenza dello stesso e la congiuntiva “e” per designare la triade sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi, indica l’inscindibilità delle tre fasi. Mentre, nella parte in cui si riferisce a prodotti o servizi “innovativi ad alto valore tecnologico” non ricorre ad alcuna congiunzione, indicando un binomio indissolubile che deve caratterizzare l’oggetto sociale per poter ottenere l’iscrizione nella sezione speciale.
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