Pubblicato dal MiSE il decreto 18 novembre 2019 con i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa “Voucher 3I - investire in innovazione” per Start up innovative.
È stato il Decreto Crescita (DL n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni con Legge 28 giugno 2019, n. 58) a prevedere questa particolare misura agevolativa a favore delle Start up innovative.
Si tratta di un voucher a supporto delle Start up innovative, utilizzabile per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica di brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, oltre che alla stesura della domanda di brevetto e di deposito.
La definizione delle modalità attuative era demandata ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con il provvedimento del 18 novembre, dunque, il MiSE ha definito, in primo luogo, l’ambito soggettivo della misura stabilendo che le imprese che possono beneficiare del Voucher 3I sono le Start up innovative che vogliono procedere alla valorizzazione del proprio processo di innovazione.
Tramite il Voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione;
servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Ciascuna impresa può richiedere la concessione del Voucher 3I per i suddetti servizi anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo al deposito all’estero di una domanda, l'impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.
L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il Voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al fornitore del servizio richiesto.
Ciascuna impresa può richiedere, per uno o più servizi, di ottenere il Voucher 3I al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.
L'importo del Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
Il Voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di consulenza e non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito.
I servizi per i quali è possibile utilizzare il Voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del MiSE.
Il soggetto gestore del Voucher 3I è Invitalia.
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