Start-up innovativa, anche il socio amministratore nel computo del personale qualificato
Pubblicato il 15 ottobre 2014
Una società in possesso di tutti i requisiti obbligatori per la qualifica di impresa
start-up innovativa si rivolge all’Amministrazione finanziaria per avere chiarimenti circa il requisito “
alternativo” richiesto allo stesso fine dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del Dl
179/2012, cosiddetto decreto crescita-bis.
Requisiti alternativi
Tra i requisiti alternativi previsti dalla legge, ai fini della qualifica di una start-up innovativa, è sufficiente il possesso di almeno uno dei seguenti:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo per un ammontare almeno pari al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- impiegare dipendenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, “altamente qualificati”;
- essere proprietaria, o comunque utilizzatrice, di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione direttamente afferente all’oggetto sociale o all’attività d’impresa.
Con la
risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014, l’Agenzia delle entrate offre dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito “
alternativo” relativo all’
impiego di personale "altamente qualificato", specificando se in esso debbano essere fatti rientrare anche gli amministratori-soci oppure se tra i “
collaboratori” siano considerati anche i consulenti esterni titolari di partita Iva.
Personale “altamente qualificato”
L’Agenzia – acquisito anche il parere del Mise – specifica che qualsiasi lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della sussistenza del requisito alternativo.
L’impiego di personale qualificato può avvenire “
a qualunque tipo” e in esso vi rientra anche la figura del socio amministratore, purchè questo sia socio-lavoratore o abbia un impiego retribuito che non sia di pura e semplice amministrazione della società.
Viceversa, se i soci amministrassero la società senza essere in essa impiegati, non potrebbero essere “
contati”, dal momento che la condizione relativa “
all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.
Gli stagisti, invece, possono essere riconsiderati tra i soggetti rilevanti ai fini della forza lavoro se retribuiti, mentre ne restano esclusi i consulenti esterni titolari di partita Iva.