Il MiSE, con la circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa l’articolo 38 del Decreto Rilancio, che ha previsto una proroga di 12 mesi del termine di iscrizione delle start up innovative nella sezione speciale del Registro imprese.
L’entrata in vigore dell’articolo ha fatto emergere numerose richieste di chiarimento, provenienti da Camere di commercio, imprenditori, associazioni di categoria, circa proprio l’efficacia temporale della disposizione.
Il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto, così, a fare chiarezza sul punto.
Nel decreto legge n. 34/2020 è entrato a far parte anche il cosiddetto “pacchetto Startup”, una serie di misure a sostegno delle start up e Pmi innovative.
In particolar modo, sono da ricordare alcune disposizioni, come:
Dopo un primo passaggio in cui sembrava eliminata, nella versione definitiva del testo del Decreto, è entrata anche la proroga di 12 mesi dell'iscrizione nel Registro delle società innovative, con indubbi riflessi positivi, per esempio sugli incentivi pubblici, e l'incentivazione fiscale all'investimento in startup e Pmi innovative (purché iscritte nell'apposito Registro).
Ma proprio questa previsione, di cui all’articolo 38, comma 5, del dl n. 34/2020, ha richiesto una specificazione ministeriale, dato che il testo normativo in oggetto non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020.
La norma non fissa, infatti, un termine iniziale da cui trova applicazione, affermando che “il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative … è prorogato di 12 mesi”.
Visto il carattere eccezionale della disposizione - secondo il Ministero – l’interpretazione esatta sarebbe quella secondo cui i 12 mesi in più di iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese, da aggiungersi ai 5 anni regolari, valgono solo per le società che, alla data del 19 maggio 2020, non avevano perduto il requisito temporale.
L’intenzione del legislatore, infatti, sarebbe stata quella di ampliare il periodo di permanenza nella sezione speciale limitatamente al periodo di crisi epidemica.
Pertanto, l'eccezionale proroga di 12 mesi dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese vale solo per le startup iscritte alla data del 19/5/2020 e non anche per le società che a tale data abbiano perduto il requisito temporale, rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, oppure per quelle costituite dopo il 19 maggio 2020.
Il Ministero ha voluto sottolineare proprio la portata eccezionale di tale proroga, affermando come: "la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente".
Infatti si legge nella circolare n. 3724/C che: “la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili”.
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