La Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 148/2017 (cosiddetto decreto legge fiscale) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, unitamente al testo di quest’ultimo decreto, coordinato con la legge di conversione medesima.
Il provvedimento di conversione, oltre a contenere “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” introduce una modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
Nel dettaglio, l’articolo 162-ter del Codice penale, appunto sulla estinzione del reato per condotte riparatorie, viene integrato con l’aggiunta di un comma che espressamente esclude l’applicazione del nuovo istituto ai casi di cui all'articolo 612-bis ed, ossia, di atti persecutori e stalking.
Tra le altre novità introdotte in sede di conversione, si segnalano le misure su assicurazione obbligatoria avvocati, confisca allargata ed equo compenso.
Con rifermento alle disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria degli avvocati, si segnala la modifica che interessa il comma 2, articolo 12 della Legge n. 247/2012 (Legge ordinamentale forense).
In detto comma, che letteralmente sancisce “All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a se' e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale” sono espressamente soppresse le parole “a sé e” riferite alla previsione dell’obbligo assicurativo infortuni.
Ne discende che la polizza infortuni sarà obbligatoria solo per la copertura dei collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell'esercizio della professione e non più per coprire gli infortuni che dovessero derivare, appunto, “a sé”, ossia al professionista medesimo.
Per quel che riguarda la materia della confisca allargata, la Legge dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 12-sexies del Decreto-legge n. 306/1992, sancendo la possibilità di disposizione di detta misura in tutti i casi di sproporzione tra reddito dichiarato e disponibilità dei beni.
Nell’elenco dei reati presupposto per l’applicazione di tale confisca vengono poi introdotte anche le condotte di falso nummario, di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e di alcuni reati informatici, quando le condotte di reato riguardino tre o più sistemi informatici
L'uso della confisca può essere disposto anche nei casi di corruzione tra privati.
Nelle intenzioni governative, l’intervento da ultimo introdotto mira ad assicurare un adeguamento di tale strumento alle norme europee volte a reprimere le condotte corruttive dei vertici delle società.
Per ultimo, ma di sicuro prioritario interesse, si ricorda l’intervento sull’equo compenso degli avvocati le cui disposizioni sono rese applicabili, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dagli altri professionisti.
La Legge di conversione è entrata in vigore il 6 dicembre 2017, giorno successivo a quello della relativa pubblicazione.
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