Stabilità e immobili dei professionisti: il Registro per le cessioni del leasing fa tornare la deducibilità

Pubblicato il 06 gennaio 2014 I commi 162 e 163, dell’articolo unico della legge 147/2013 - Stabilità 2014 - ripristinano la deducibilità, peraltro ridotta a 12 anni non più a 15, dei canoni di leasing immobiliare relativi a immobili strumentali per i titolari di reddito di lavoro autonomo (tale deduzione era stata limitata ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009).

La previsione è in vigore a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.

L’utilizzo promiscuo dell'immobile decurta la deducibilità consentita del 50%.

La copertura verrà dall’introduzione - commi da 164 a 166 - dell’Imposta di registro del 4% sulle cessioni di contratti di leasing relativi agli immobili strumentali effettuate a decorrere dal 2014.

Il Registro per le cessioni dovrà coprire anche l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), a decorrere dall’1 gennaio 2014, per il riscatto dei veicoli in leasing.

Sempre per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, i commi citati - da 162 a 166 - ridanno la possibilità alle imprese di dedurre i canoni di locazione finanziaria in un arco temporale della metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (invece che dei due terzi previsti dalla legislazione previgente), anche se persiste la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto. Il regime fiscale torna, così, a prima del 2008. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, non più 15, a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile.
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