Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Questo, per come disposto dall’art. 7 del Dl n. 269/2003, secondo cui, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente.
Tuttavia, in caso di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate.
Difatti, in detta ipotesi, la persona fisica che ha agito per conto della società risulta essere, al contempo, sia il trasgressore sia il contribuente mentre la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non operando, così, l’art. 7 del Dl n. 269/2003, volto a regolamentare l’ipotesi di un amministratore di persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse dell’ente.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21790 del 9 ottobre 2020 con cui si è pronunciata, confermandola, nei confronti di una decisione di merito.
Gli Ermellini hanno giudicato che la motivazione in essa riportata fosse conforme all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità: la limitazione della responsabilità alla sola società con personalità giuridica, prescritta dal citato art. 7, non opera quando l’ente si pone come scudo in favore dell’autore materiale dell’illecito che tragga vantaggio personale e diretto dalla violazione.
Nel caso esaminato – in cui l’Agenzia delle Entrate, aveva notificato ad una Srl in liquidazione nonché, in proprio, al liquidatore della stessa quale coobbligato per le sanzioni, un avviso di accertamento per contestare maggiori ricavi non contabilizzati, maggiori imposte Ires, Irap e Iva, oltre alle sanzioni - era stato ravvisato un interesse personale dell’amministratore della società alla realizzazione degli illeciti, commessi volontariamente per trarne un beneficio personale.
Il principio espresso nell'odierna decisione era stato di recente riaffermato, dalla Suprema corte, anche nei confronti di un amministratore di fatto: se la società è stata costituita come schermo per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, anche l’amministratore di fatto risponde, in solido con l’ente, delle sanzioni irrogate (Cassazione n. 14875/2020).
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