Srl: non sempre la revisione legale va affidata al collegio sindacale
Pubblicato il 12 luglio 2010
Ai sensi delle nuove previsioni introdotte con il Decreto legislativo n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti, le Srl sono obbligate a dotarsi di un collegio sindacale quando il capitale sociale sia di importo pari o superiore a 120mila euro; quando la Srl sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; quando la Srl controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; quando la società, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei tre limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.
Come per le società per azioni, se l'atto costitutivo della Srl non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la funzione di revisione non può essere affidata al collegio bensì ad un revisore: nelle Srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato; nelle Srl che abbiano la qualifica di ente di interesse pubblico; nelle Srl che controllino un ente di interesse pubblico o che siano controllate da un ente di interesse pubblico, o, infine, nelle Srl che siano sottoposte a comune controllo con un ente di interesse pubblico.