Sorge, con l'approvazione del Dl n. 83/2012, un altro tipo di Srl “semplificata”: è la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. La differenza? L'eliminazione del riferimento al limite di età dei 35 anni per i soci. Quindi, alla Srls, caratterizzata da costi di costituzione bassissimi – capitale sociale di 1 euro – viene accostata la Srlcs, che non è inquadrabile tra gli strumenti a favore dei giovani, ma bensì come trampolino, a disposizione di tutti, per iniziare un'attività. Rimane, per gli under 35, l'esenzione dall'imposta di bollo per l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese.
L'impianto originario della “Srl semplificata” o “Srl a 1 euro” ha subito profondi ritocchi a seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012.
Nata ad opera dell'art. 3 del Dl n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), che ha introdotto nel Codice Civile il nuovo articolo 2463-bis, la società a responsabilità limitata semplificata (SRLs) è sorta, nelle intenzioni del legislatore, per favorire i giovani alla possibilità di avviare società di capitali.
Segnale di questa intenzione è sicuramente il dato relativo all'ammontare del capitale sociale, stabilito nella misura minima “simbolica” di 1 euro (e fino all'importo di 9.999 euro).
IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI: LA SRLS
La SRLs, nel testo emanato in occasione del D.L. liberalizzazioni, rientra tra le tipologie di società riservate ai soggetti con età inferiore a 35 anni (alla data di costituzione).
Tratti caratteristici della SRLs sono:
la pubblicità dell'atto costitutivo |
la possibilità di conferire un capitale sociale che parte da un solo euro e fino a 9.999,99 euro, da versare interamente in denaro, all’atto della costituzione, nelle mani dell’amministratore; |
la natura dei soci che possono essere solo persone fisiche (è ammessa SRLs unipersonale, cioè con un solo socio); |
l’amministratore deve essere obbligatoriamente uno dei soci; |
l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese sono esenti dall’imposta di bollo e non sono dovuti oneri notarili per la redazione dell’atto di costituzione. Rimangono, invece, in essere l’imposta di registro ed i diritti camerali; |
la denominazione di SSRL, l’ammontare del capitale, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito della società. |
Punti di contratto con la Srl ordinaria sono:
- il regime fiscale;
- le norme sulla operatività, governance e amministrazione.
In merito all'operatività della nuova società semplificata, il testo originario prevedeva l’emanazione di decreti attuativi (provenienti dai ministeri della Giustizia, dell'Economia e dello Sviluppo Economico) entro 60 giorni dalla conversione della legge.
In realtà, i suddetti decreti non hanno mai visto luce, ma il Dl sviluppo ha modificato la procedura stabilendo che, al posto del decreto, sia sufficiente un atto del Ministero della Giustizia, con cui adottare il modulo standard, su proposta del Consiglio nazionale del notariato.
Al momento in cui si scrive, non è sostanzialmente possibile costituire una SRLs stante la mancata definizione di detto modello.
Sul punto si rileva l'esistenza di un parere reso dal Consiglio di Stato – n. 2942 del 18 giugno - in merito ad uno schema di decreto del ministero della Giustizia che regolamenta un modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individua criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
In realtà, il parere si riferisce alla normativa, e quindi ad uno standard, riguardante il testo precedente le modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 22 giugno. Pertanto, sarà necessario richiedere, al CDS, un nuovo giudizio.
D.L. 83/2012 – LA SRLCR
L'art. 44 del D.L. 83/2012 prevede la possibilità di creare, fermo restando quanto fissato nell'art. 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLcr) da affiancare alla SRLs.
Il legislatore ha costruito tale tipologia, rispetto alla SRLs, eliminando il riferimento all'età dei soci: infatti l'aver disposto, in origine, un paletto anagrafico alla costituzione della Srls poteva generare questioni di incostituzionalità.
Da qui, la facoltà estesa ai soggetti maggiori di 35 anni di costituire una società di capitali senza dover versare cifre consistenti per formare il capitale sociale; in questo modo la norma diventa un utile strumento per lo start-up.
Al pari che nella SRLs, anche nella SRL a capitale ridotto:
-> i soci devono essere persone fisiche
-> il conferimento del capitale sociale va da 1 euro a 9.999,99 euro
-> la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione.
Inoltre, il comma 2 dell'art. 44 stabilisce che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare i seguenti elementi (ripresi dal secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile):
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di tutti i soci;
- la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Invece, differentemente dalla Srl semplificata, se i soci hanno più di 35 anni di età gli amministratori possono anche non essere soci.
La norma si presenta piuttosto scarna su alcuni punti.
Infatti, mancando un disposto che ne disponga l'esclusione, si ritiene che l'atto costitutivo sia da assoggettare al pagamento dell'imposta di bollo, ed anche che il costo notarile debba essere sopportato (ma si era parlato, più che di un normale onorario, di un rimborso spese da quantificare con apposito provvedimento del ministero della Giustizia).
Inoltre, non viene menzionato, per quanto attiene alla costituzione, che si debba seguire il modello standard; è dato, quindi, pensare che l'obbligo non sussista e la società possa adottare uno statuto proprio.
In ogni caso, specificazioni ufficiali su questi punti sarebbero utili al fine di togliere tutti i dubbi.
Considerazioni
Encomiabile il fine di consentire la costituzione di società di capitali ad 1 euro, rimangono sul tappeto una serie di considerazioni.
Su tutte, quella per cui senza un capitale “sostanzioso” riesce difficile credere che gli istituti bancari concedano linee di credito a tali società, visto che le srl rispondono con il patrimonio (che in questo caso, può essere pari ad 1 euro).
Di conseguenza, i soci saranno costretti a versamenti volontari o ad aumentare il capitale sociale, da cui emerge lampante la contraddizione di poter costituire una società a costi ridotti.
Inoltre, se viene confermato che per gli over 35 non vi sono agevolazioni dell'imposta di bollo e sui costi notarili, è lecito chiedersi dove è la convenienza.
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