Quando il procuratore della Repubblica procede a indagini relative ai gravi delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché all’articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale (tra i quali, i reati di associazione per delinquere, di riduzione o mantenimento in schiavitù, di sequestro di persona), o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni coinvolgendo anche le autorità competenti di altri Stati membri.
L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti.
Parimenti, una richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro può essere trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio è titolare di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti.
Sono alcune delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016 recante norme di attuazione della Decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, nell'ambito delle misure di cooperazione giudiziaria tra Stati membri
Il Decreto n. 34/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, entrerà in vigore il 25 marzo 2016.
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