I datori di lavoro devono avere in azienda un servizio di prevenzione e protezione che può essere interno o esterno, così come stabilito dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Gli addetti ed i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità ed i requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e, nel caso in cui il datore si serva di personale o servizi esterni all’azienda, non è per questo esonerato dalla propria responsabilità n materia.
Ad ogni modo si rammenta che la funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
Nelle succitate ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, sempre adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché corsi di aggiornamento periodico.
Posto quanto sopra si evidenzia che nel mese di luglio 2020 l’Ente Italiano di Normazione, e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 che fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. A tal fine si rammenta che, giusto il citato art. 33, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
Infatti, come si evince dallo stesso documento UNI/PdR 87:2020 il "SPP concorre unitamente ad altri soggetti a supportare il Datore di Lavoro nella predisposizione della valutazione dei rischi, gestione e trattamento dei rischi per cui, in tale ottica, appare necessario predisporre una linea di indirizzo, che attraverso un criterio oggettivo, replicabile, agile da monitorare che possa consentire a Datori di Lavoro e professionisti della sicurezza di valutare efficacemente le attività da espletare per adempiere alle necessità aziendali e alle previsioni normative".
La UNI/PdR 87:2020 si articola in diversi punti e particolare attenzione merita la parte relativa alle attività tipiche del SPP che sono elencate in apposita tabella e che - così come espressamente chiarito - rappresentano esempi indicativi senza finalità di esaustività.
Tuttavia si ritiene utile evidenziare che, se è pur vero che esternalizzare i compiti di RSPP non esonera dalle responsabilità in materia i datori di lavoro, avere un supporto e delle linee di indirizzo oggettive, permette all’azienda non solo di aver a disposizione una check list di ciò che va effettivamente fatto e quindi richiesto a chi si appalta l’attività ma anche avere certezze maggiori per potersi, eventualmente, rivalere su chi doveva fare qualcosa e non lo ha fatto.
Ad ogni modo si rammenta che la prassi – che è in vigore dal 1° luglio scorso - è un documento che introduce prescrizioni tecniche e non è una norma nazionale.
Continuando con l’analisi della UNI/PdR 87:2020 si osserva che nella seconda parte, le attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.
Tale approccio - utilizzato seguendo la logica del "Ciclo di Deming", nell'ottica di miglioramento continuo - consente sia al Datore di Lavoro che al RSPP, nel rispetto dei rispettivi compiti, di pianificare, organizzare, programmare, gestire le attività di prevenzione e protezione nel proprio contesto organizzativo e produttivo, predisponendo le procedure di sicurezza per le attività aziendali ed i sistemi controllo delle misure di prevenzione e protezione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".