Sport. Novità per l’adeguamento degli statuti e per i direttori di gara

Pubblicato il 01 dicembre 2023

Nuove proroghe per la riforma del lavoro sportivo.

A decretarle è il disegno di legge di conversione in legge del cd. decreto anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), all’esame della Commissione Bilancio del Senato.

Nella seduta del 30 novembre 2023 sono state infatti approvate alcune rilevanti modifiche all’impianto della riforma di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrata dal cd. decreto correttivo bis (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Per un quadro completo della riforma e dei suoi adempimenti, scarica la Guida pratica Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Adeguamento degli statuti di ASD E SSD

La riforma dello Sport (articolo 7, comma 1-quater) prevede l’obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di uniformare alle nuove regole i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.

La Riforma prevede inoltre l’esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 con lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 (articolo 12, comma 2-bis).

Per espressa previsione, la mancata conformità dello statuto ai nuovi criteri comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli Enti Sportivi Dilettantistici già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso Registro.

L’emendamento approvato il 30 novembre 2023 al disegno di legge di conversione del cd. decreto anticipi concede più tempo per l’adeguamento statutario, spostando la lancetta dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.

Comunicazioni obbligatorie per i direttori di gara

La riforma del lavoro sportivo (articolo 25, commi 6 bis e 6 ter) contiene inoltre disposizioni ad hoc per i direttori di gara che operano nel settore dilettantistico e relativamente agli adempimenti comunicativi e gestionali a cui sono tenute le società sportive destinatarie delle loro prestazioni lavorative.

In particolare, la riforma dispone che per ogni singola prestazione dei direttori di gara e, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, dei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive riguardo al rispetto delle regole nonché alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, in base ai rispettivi regolamenti.

La Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A sono tenuti a effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi.

Gli stessi enti prima elencati, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, provvedono, direttamente dalle proprie affiliate se previsto dagli organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti.

La comunicazione è resa disponibile, in tempo reale e  per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività.

L'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

L’emendamento approvato al ddl di conversione del cd decreto anticipi introduce all’impianto su descritto la previsione di un regime transitorio per il periodo luglio - dicembre 2023.

Si dispone (articolo 25, nuovo comma 6-quater) che, in sede di prima applicazione, relativamente a tali soggetti, le comunicazioni al centro dell'impiego relative al periodo luglio - dicembre 2023, possano essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024.

Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni relative al periodo luglio - dicembre 2023 da rendere all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti.

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