Sponsorizzazioni sportive, agevolazione estesa a metà novembre 2024

Pubblicato il 05 settembre 2024

Con l’articolo 4 del D.L. 113/2024 (decreto cd. Omnibus) il legislatore ha previsto l’estensione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto) al 15 novembre 2024. Con la novità normativa viene, dunque, stabilito che il beneficio è applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 15 novembre 2024.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

I destinatari della misura, come di consueto,  sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.  Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991. 

Il credito d’imposta, come per il passato, è pari al 50% degli investimenti effettuati e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari). Il bonus, in particolare, viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato, Iva esclusa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”. Inoltre, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

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