Sulle aliquote fiscali agevolate che autonoma delle Azzorre ha varato nel 1999, applicandole automaticamente sui redditi delle imprese basate sul proprio territorio, di Giustizia delle Comunità europee ha confermato l’orientamento della Commissione Ue, che aveva bocciato il regime fiscale agevolato generalizzato, interpretando in senso assai restrittivo il concetto di autonomia fiscale. Qualora i principi della sentenza (causa C-88/03) venissero trasferiti alle leggi vigenti in Italia, delimiterebbero gli spazi per il varo di una fiscalità di vantaggio ad aree, quali le Regioni del Mezzogiorno, che non godono d’uno status politico ed amministrativo indipendente rispetto all’autorità nazionale.
Gli eurogiudici hanno dunque confermato il giudizio di selettività delle agevolazioni nelle Azzorre, rispetto al resto del territorio portoghese. Essi sostengono che per valutare l’eventualità di adottare una fiscalità differenziata in un territorio occorre che la decisione “possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi” dall’ente locale, ovvero da un’”autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale”.
Perché l’Italia non perda le possibilità aperte dalla sentenza di introdurre forme di fiscalità di vantaggio regionale, bisogna però, sostengono gli autori, attuare il federalismo fiscale.
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