Con un avviso del 12 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce due chiarimenti in vista della scadenza del 28 settembre 2017 ai fini della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate, comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta, ex articolo 21, Dl 78/2010 (spesometro).
Ai medici e agli altri soggetti di cui all’articolo 3 comma 3 del Dlgs 175/2014, si spiega che: nella comunicazione dei dati non sono da inserire quelli delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del Dlgs n. 175/2014).
Tuttavia, qualora venissero comunicati saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.
Si rivolge ai curatori fallimentari e i commissari liquidatori il secondo chiarimento dell'avviso: sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.
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