Ad ottobre 2017 andranno inviati i dati delle fatture emesse/ricevute (spesometro), relative al primo semestre 2017. L’invio richiede la predisposizione di due distinti file, in formato xml, uno contenente i dati delle fatture emesse, l’altro i dati delle fatture ricevute.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ ed ha recentemente riconosciuto la possibilità di non comunicare le fatture medico-sanitarie oggetto di trasmissione al STS, finalizzate alla precompilazione della dichiarazione dei redditi.
Normativa |
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (art. 21) FAQ sito Internet Agenzia Entrate Comunicati stampa Agenzia Entrate 7.9.2017 e 12.9.2017 e del 25.09.2017 |
Invio dati e fatture |
Il D.L. n. 78, del 31 maggio 2010, ha previsto l’obbligo per i soggetti Iva dell’invio telematico dei dati delle fatture emesse/ricevute/bolle doganali e delle relative note di variazione. La Comunicazione va effettuata in forma analitica, con 2 distinti file in formato xml:
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Doppia proroga |
Il MEF, con il Comunicato stampa n. 147 del 1° settembre 2017, ha posticipato al 28 settembre 2017 l’invio dei dati in esame, relativi al primo semestre 2017. La proroga, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7 settembre 2017, ha interessato anche l’invio telematico ad opera dei soggetti che hanno optato per l’invio dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015). Con il comunicato stampa del 25 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017 (ulteriore proroga). Il comunicato stampa precisa, inoltre, che ove si riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, l’Agenzia valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza. |
Sistema tessera sanitaria |
I soggetti obbligati all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle spese mediche tramite il Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, al fine della precompilazione della dichiarazione dei redditi, avevano l’esonero dalla presentazione dello spesometro. Tale disposizione non risulta presente nel testo del modificato art. 21, in vigore dal 24.10.2016, introdotto dal D.Lgs. n. 193/2016.
Per i soggetti obbligati all’invio dei dati relativi alle spese mediche/veterinarie tramite il STS ai sensi degli art. 1 e 2, DM 1.9.2016 (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici) l’art. 4 del citato Decreto 193 dispone invece l’esonero dalla comunicazione delle operazioni di cui all’art. 21, D.L. n. 78/2010.
Con il Comunicato stampa del 12 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate informa che nella comunicazione dei dati delle fatture è possibile non inserire i dati delle fatture che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. La stessa Agenzia accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. |
Curatori fallimentari |
Nel citato Comunicato viene inoltre previsto l’obbligo in esame in capo ai curatori fallimentari/commissari liquidatori. I curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi soggetti di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dei quali sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi. |
Alcune Faq dell’Agenzia |
Dati fattura emesse da operatori residenti in Comuni che non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d'Italia). Come si può ovviare al problema non avendo la partita IVA ma solo il codice fiscale? Nella generazione del file il sistema prevede l'inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini Iva con il: "Codice identificativo della nazione" e "Codice identificativo fiscale". Nel caso di operatori economici residenti in tali Comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto".
Come si può limitare il rischio di dover trasmettere più volte tutti i dati delle fatture contenuti in un file scartato per errori presenti, per esempio, nei dati di un'unica fattura? Qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e/o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (ad esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente). I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso, o si firma solo l'archivio); sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.
Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "Identificativi Fiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale? Nei casi di cessione di beni/prestazione di servizi a consumatori finali non residenti in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato (nella sezione DTE) utilizzando i campi del blocco IdFiscale IVA, valorizzando l'elemento Id Paese con il valore relativo allo Stato dell’acquirente/committente e l'elemento Id Codic con un qualsiasi elemento identificativo del cliente. Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).
In riferimento alla Circolare n. 1 del 7.2.2017, si chiede se per la comunicazione dei dati delle autofatture emesse per regolarizzazione e le autofatture emesse per acquisti di servizi extra UE occorre valorizzare il campo Imposta, nella sezione DTR, con la natura N6 I dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute/irregolari devono essere trasmessi nella sezione DTR del file "dati fattura", riportando l'imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto. Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extraEU, i relativi dati devono essere riportati - sempre e solo nella sezione DTR - indicando l'imposta e la natura “N6”.
I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di esito negativo, si considerano trasmessi? No. Se l’acquirente "rifiuta" una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, pertanto quella fattura non viene presa in considerazione dal SDI (Sistema di Interscambio) quale "fonte" dei dati fattura né per il cedente né per l’acquirente. Le eventuali note di variazioni interne alla contabilità del cedente che non implichino la trasmissione di una nota di credito non devono essere oggetto di trasmissione.
I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di decorrenza dei termini, si considerano trasmessi? Sì. Se alla scadenza dei 15 giorni previsti dal processo il destinatario non ha inviato l'esito, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto i relativi dati sono memorizzati e non è necessario trasmetterli.
Come posso rappresentare nel file dati fattura una nota di variazione "di sola IVA", nel caso non riuscissi a recuperare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione? Se indico per l'aliquota il valore zero in corrispondenza di un'imposta diversa da zero, il file viene scartato. In questo caso, per evitare lo scarto del file, l'elemento "aliquota" può essere valorizzato con 99".
Come ci si deve comportare se non si dispone di tutti i dati obbligatori del blocco "Altri Dati Identificativi" (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana)? La Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017, ha chiarito che "Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa Dato assente. Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco. Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come DA.
È possibile valorizzare con il valore "0" l'elemento «Imponibile»? Sì.
Come deve essere valorizzato l'elemento Esigibilità Iva? Il blocco informativo opzionale Esigibilità è analogo a quello previsto nel formato fatturaPA e può essere usato per rappresentare le operazioni in split payment (valore S), ovvero per rappresentare operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA è contestuale al momento del pagamento (es. regime dell'IVA per cassa ed operazioni di commercio di prodotti farmaceutici). In tutti gli altri casi (elemento non valorizzato o valorizzato con I) l'esigibilità si intende immediata. Se l'elemento Esigibilità è valorizzato con il valore S (Scissione dei pagamenti), la natura dell'operazione non può essere pari a N6 - inversione contabile.
Il flusso dei dati fattura di un periodo (01.01.2017 – 30.06.2017) può essere ordinato secondo il criterio più comodo (esempio: fatture emesse per data documento e per le fatture ricevute per data registrazione, per Cliente⁄Fornitore, ecc.)? Sì.
Nel caso, dopo aver fatto una rettifica, fosse necessario procedere ad un annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica? L'annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.
I dati delle fatture devono essere inviati per competenza (data di emissione per le fatture emesse, data di registrazione per le fatture di acquisto)? È possibile inviare i dati fatture di un certo periodo insieme (nello stesso file) ai dati fatture di un altro differente periodo? Assunto un comportamento coerente con le norme che definiscono l'adempimento, è possibile inviare con uno stesso file dati di fatture riferite a periodi diversi. Per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo (trimestre / semestre o altro periodo previsto) di competenza, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica, che non comporta lo scarto del file.
Ho inviato un file (ad esempio dati fatture emesse), per il quale non sono presenti effettivamente tutte le fatture del periodo. Voglio inviare le fatture che non avevo inviato, come bisogna comportarsi? Nel caso specifico, conviene inviare altri documenti xml che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in documenti XML differenti, vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Il controllo sui dati duplicati viene effettuato in un momento successivo, prima dell'esposizione delle informazioni agli utenti.
Obbligo trasmissione Dati fattura. Una volta esercitata l'opzione per la trasmissione dei Dati fattura, è obbligatorio trasmetterli? Sì. La validità dell'opzione è di 5 anni. La trasmissione dei dati fattura è comunque obbligatoria, indipendentemente dall'opzione, ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 193/2016. |
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