Il primo bilancio sui dati dello spesometro nella sua versione rivista, dopo le modifiche apportate dal Decreto fiscale collegato all’ultima Manovra (Dl 148/2017) e dal successivo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, è decisamente positivo.
Il 6 aprile 2018 è scaduto il termine per presentare in via telematica le comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 (cd spesometro), oltre che il termine per la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.
Anche se non vi è ancora un dato ufficiale sull’esito di tali trasmissioni, la cifra attorno a cui si dovrebbero aggirare i dati fatture inviati sembra attestarsi a 1,5 miliardi.
Il dato appare plausibile se si tiene conto che si è trattato di un doppio invio, dal momento che la data del 6 aprile 2018 ha coinciso, sia con la scadenza per la trasmissione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, ma anche con la possibilità di correggere i dati inviati entro il 16 ottobre scorso relativi al primo semestre del 2017 per evitare di incorrere in sanzioni.
La suddetta data del 6 aprile, infatti, ha sostituito quella originariamente fissata al 28 febbraio 2018 per entrambe le comunicazioni (comunicazioni correttive del primo semestre e comunicazioni dei dati del secondo semestre), così come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018.
L’adempimento, anche questa volta, non è stato privo di difficoltà per i professionisti che, fino a ridosso della scadenza, si sono trovati a fare i conti con una procedura non sempre chiara.
A tal fine, sono risultate utili le Faq pubblicate sul portale «Fatture e corrispettivi» con le quali si è cercato di sciogliere i dubbi su alcuni aspetti dell’adempimento.
Tra le risposte pubblicate online, anche il chiarimento relativo ai casi di possibile scarto dei file inviati. Al riguardo, è stato specificato che: se la comunicazione è inviata entro il termine di scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione, anche per la comunicazione dati fatture, la regola che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito.
Viene cioè confermata la regola generale, secondo cui l’invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema, ma in caso di scarto si può rimediare entro i cinque giorni “lavorativi” successivi, escludendo il sabato, la domenica e le festività.
Invece, per chi vuole sanare l’omesso invio dei dati o correggere quelli inviati dopo la scadenza del 6 aprile 2018, è stato specificato che: in entrambi i casi, il ravvedimento entro i 15 giorni successivi consente di dimezzare le sanzioni applicabili.
L’Agenzia, inoltre, ha sottolineato che gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno come conseguenza una sospensione dei servizi online fino alle 8.00 del giorno 9 aprile 2018 non avranno effetti sui canali di trasmissione dei dati fatture.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di comunicazioni trasmesse a partire dal 7 aprile 2018 (ex articolo 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97) si specifica che: le sanzioni, equiparate per la comunicazione obbligatoria e per il regime opzionale corrispondono a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata il 15° giorno successivo alla scadenza; 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata successivamente.
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