Spesometro. Obblighi da cooperativa

Pubblicato il 25 ottobre 2013 Conseguenza del provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, n. 94908, è che gli enti associativi in regime forfettario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi) in base alla legge 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive in base alla legge 388/00 – per nulla citati nel documento di prassi – dovranno registrare, in via preventiva, tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro ovvero, alternativamente, compilare manualmente il modello senza poter effettuare l'estrazione contabile dei dati.

Stessa sorte tocca ai contribuenti che si sono avvalsi, per il 2012, del regime degli ex minimi.

Insomma, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile hanno questo medesimo problema.

Perciò, gli enti associativi che si sono avvalsi del regime forfettario sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili.

L’obbligo di registrazione riguarda esclusivamente i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso, la registrazione va effettuata utilizzando il prospetto approvato con il Dm dell'11 febbraio 1997.

La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci alle società - adempimento il cui termine è fissato entro il 12 dicembre 2013 (articolo 2, comma 36 - septiesdecies, del Dl 138/11), interessa in special modo le cooperative, essendo obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, come precisato nel provvedimento del 2 agosto 2013. Ve ne sono, così, esenti le sole società semplici.

La società cooperativa, dovrà quindi inviare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo e il relativo importo.

Saranno comunicati i versamenti fruttiferi e gli infruttiferi, nonché quelli in conto futuro aumento di capitale.

L'esclusione dell'obbligo della comunicazione riguarda di finanziamenti di ammontare inferiore ad euro 3.600.
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