Le bollette-fatture relative alla fornitura agli utenti di acqua, depurazione e servizio di fognatura sono fatture a tutti gli effetti. Sussiste, dunque, per il Comune l’obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi.
È quanto spiega, con la risoluzione 68 del 21 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate ad un Comune:
le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture (ex articolo 1 del D.M. n. 370 del 2000), pertanto sono da considerarsi tali sotto ogni profilo;
considerata l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, così come previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010;
non rileva, ai fini dell'esonero invocato, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013, in quanto superato dalle modifiche apportate all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016.
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