Dopo il via libera del Garante della privacy, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio, ha definito le “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016”.
Il Dlgs 175/2014 ha stabilito che le Entrate possono utilizzare, ai fini della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, i dati che le aziende ospedaliere, le ASL, gli istituti di ricovero, le farmacie pubbliche e private ecc, inviano al Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 che vengono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate in base alle specifiche tecniche e alle modalità operative rese disponibili sul sito internet del sistema TS.
L'Agenzia specifica ora che, a partire dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS è esteso anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Il provvedimento n. 123325/2016 ripropone le stesse regole già stabilite con il provvedimento del 31 luglio 2015, tenendo ora conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari.
I dati che vengono forniti dal Sistema Tessera Sanitarie sono quelli relative alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali inerenti a spese sanitarie sostenute dai contribuenti e dai familiari a carico.
Per ciascuna spesa si devono fornire le seguenti informazioni:
codice fiscale del contribuente o familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso,
codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione,
data del documento.
tipologia della spesa,
importo della spesa o del rimborso,
data del rimborso
Per quanto riguarda le tipologie di spesa che devono essere comunicate, vi rientrano: i ticket, le spese per l'acquisto di farmaci, le prestazioni fornite nell'ambito del Snn, i dispositivi medici con marcatura Ce e i servizi erogati dalle farmacie (ecocardiogramma), i farmaci per uso veterinario, le visite mediche generiche e specialistiche, le spese agevolabili (come le prestazioni di chirurgia e medicina estetica), queste ultime, però, solo in particolari condizioni.
Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo esplicitamente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione nella fattura.
Relativamente ad ogni singola voce, l'opposizione è possibile, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito del “Sistema tessera nazionale”, così come è possibile opporsi ai dati aggregati comunicando all’Agenzia la tipologia di spesa da escludere e i propri dati.
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese relative a quella specifica tipologia non siano rese disponibili all'Agenzia per l'elaborazione della precompilata.
Il provvedimento chiarisce che per effettuare la comunicazione di non utilizzo dei dati è sufficiente inviare una mail all'indirizzo PEC che sarà pubblicato sul sito internet delle Entrate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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