In tema di risarcimento diretto per sinistro stradale, sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima qualora il sinistro presenti particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore.
Non risulta, difatti, corretta l’affermazione secondo cui la disposizione dell’articolo 9 del D.P.R. n. 254/06 sulla procedura di risarcimento diretto per sinistro stradale escluderebbe, in ogni caso, la ripetibilità da parte del danneggiato, delle spese di assistenza legale sostenute in fase stragiudiziale.
Tale ultima interpretazione, infatti, vietando tout court la risarcibilità del danno, si porrebbe in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione e imporrebbe la disapplicazione della norma regolamentare in quanto volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie.
E’ quanto evidenziato dalla Suprema corte di Cassazione, nel testo della sentenza n. 3266 depositata il 19 febbraio 2016.
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