Spese di migliorie su beni di terzi con obbligo di rettifica della detrazione Iva

Pubblicato il 03 maggio 2019

Con la risposta ad interpello n. 131/2019, l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sull'eventuale rettifica dell'Iva detratta sulle spese di migliorie eseguite sugli immobili oggetto di retrocessione.

Nello specifico, si chiedevano all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito alla rettifica della detrazione relativa all’Iva assolta per le spese di migliorie aventi carattere di “manutenzione straordinaria”, effettuate su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell’usufrutto.

Spese incrementative su beni ammortizzabili, sì alla rettifica della detrazione Iva

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito sollevato, parte da una ricognizione della normativa della rettifica della detrazione Iva, disciplinata dalla Direttiva n. 2006/112/CE, e della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo la quale il meccanismo di rettifica della detrazione è parte integrante del sistema di detrazione dell’Iva e mira ad aumentare la precisione delle detrazioni, così da assicurare la neutralità dell’Imposta, in modo che le operazioni effettuate allo stadio anteriore continuino a dare luogo al diritto di detrazione soltanto nei limiti in cui esse servano a fornire prestazioni soggette ad Iva.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene corretto che la società istante abbia effettuato la rettifica della detrazione relativa all’Iva assolta per le spese di migliorie aventi carattere di “manutenzione straordinaria”.

Si tratta, infatti, di spese che, ai fini della disciplina della rettifica della detrazione, vanno considerate relative a beni ammortizzabili e, come tali, soggette alla stessa disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore. Per tali spese, inoltre, l’interpellante correttamente ha considerato il “dies a quo” del periodo decennale di osservazione fiscale coincidente con quello dell’ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile.

Con riferimento al caso in esame, poi, non assume alcun rilievo il comma 8, primo periodo, dell’articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972, che, nel prevedere l’applicabilità delle disposizioni normative relative ai beni ammortizzabili anche ai beni immateriali (ad esempio, opere dell’ingegno, diritti di brevetto), si riferisce a quelle ipotesi - diverse dal caso concreto - che, ai fini Iva, integrano servizi a utilità pluriennale che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni ammortizzabili.

Pertanto, in estrema sintesi, secondo la risposta n. 131/2019, con riguardo alle spese di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell’usufrutto è corretta la rettifica della detrazione dell’Iva, trattandosi, comunque, di spese che vanno considerate relative a beni ammortizzabili.

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