Spese condominiali a carico dell'usufrutto
Pubblicato il 22 aprile 2014
Oneri dell'usufruttuario
L'usufruttuario è
legittimato attivamente e passivamente in tutti i rapporti che sono riconducibili al godimento della cosa nei limiti previsti dall'articolo 1004, commi 1 e 2 del Codice civile.
Spetta allo stesso, pertanto, anche il pagamento delle spese di condominio.
L'usufruttuario è, infatti, obbligato ad adempiere
tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione del bene oggetto del diritto.
La sua posizione di titolare di un diritto erga omnes, peraltro, determina tutti i conseguenti effetti sostanziali e processuali.
Al
nudo proprietario, per contro, spettano le
riparazioni straordinarie.
E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della
sentenza n. 6877 del 24 marzo 2014.