Spese compensate in caso di soccombenza reciproca e di novità o mutamenti giurisprudenziali

Pubblicato il 03 settembre 2014 Le nuove disposizioni del Decreto legge in materia civile, licenziato dal Governo il 29 agosto 2014, intervengono, tra le altre novità, anche a modificare il regime della compensazione delle spese nel giudizio civile.

In particolare, l'articolo 13 del provvedimento interviene sostituendo il secondo comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile con la seguente disposizione: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La compensazione delle spese, ossia, potrà essere disposta dal giudice solo in ipotesi residuali espressamente contemplate, divenendo un'eccezione rispetto al principio generale del “chi perde paga”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy