A seguito della pubblicazione (in data 7 gennaio 2016) del Decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015, recante modalità di attestazione di conformità degli atti telematici, la Fondazione Italiana per l’Innovazione forense – Fiif, ha messo a punto e pubblicato nel proprio sito in data 11 gennaio 2016, le specifiche tecniche previste dal terzo comma dell'art. 16-undecies del D.L. n. 179/2012.
In questa sorta di “vademecum”, la Fiif si occupa innanzitutto del potere di attestazione attribuito ai difensori ed ausiliari del giudice, come già riconosciuto dal comma 9-bis dell’articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, con il quale si stabilisce che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità̀ telematiche, duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti, attestando la conformità̀ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Detto ciò, per quanto riguarda la modalità di attestazione (regolata dall’art 16 undecies del D.L. 179/2012) – si legge nel vademecum – l’attestazione su copia analogica può̀ essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla copia medesima (mediante spillatura ed eventualmente timbro di congiunzione).
Il D.L. 83/2015, convertito con modifiche nella L.132/2015, ha poi innovato il sistema di attestazione di conformità̀ delle tre tipologie di copie informatiche previste anche nel processo telematico (copia informatica di documento analogico, copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, copia informatica di documento informatico).
Inoltre, quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, essa è apposta:
Il vademecum passa poi in rassegna i vari utilizzi del documento informatico attestato conforme, ovvero, il deposito telematico, la notifica in proprio ed a mezzo Pec, l’invio della copia informatica e dell’attestazione a mezzo Pec.
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