Da una prima analisi dell'articolo 1, comma 387, 390 e 395 della legge n. 311/2004, sembrerebbe evincersi che la proposta individuale di adesione, che deve essere inviata dall'Agenzia, debba contenere solo l'indicazione del reddito caratteristico richiesto al contribuente per il triennio. Tuttavia, il comma 394 riguardante gli effetti Iva della pianificazione fiscale concordata, stabilisce che, con riferimento ai maggiori ricavi o compensi da dichiarare per effetto della pianificazione rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili, il contribuente deve assolvere l'Iva mediante il procedimento dell'aliquota media; mentre il successivo comma 395 prevede che, in caso di mancato rispetto della pianificazione fiscale concordata, l'ufficio provvede a richiedere l'Iva in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi caratteristici posti a base della pianificazione stessa. A tale proposito appare evidente, dunque, che la proposta di pianificazione fiscale debba contenere l'indicazione sia del reddito tipico richiesto al contribuente sia dei ricavi e compensi caratteristici.
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