Il Tribunale di Milano ha omologato patti di separazione personale nei quali si collocava una dichiarazione istitutiva di trust; il Tribunale di Parma ha omologato un concordato preventivo assistito da un trust del quale, su autorizzazione del commissario giudiziale, era trustee proprio il commissario.
Questi esempi forniscono chiaramente un'idea di come l'attuale giurisprudenza in Italia stia applicando in modo significativamente più ampio i trust interni.
Essi permettono di valutare gli scopi del trust e gli effettivi interessi perseguiti, meritevoli di tutela e non pregiudizievoli dei creditori o degli eredi del disponente.
Un'eccezione è rappresentata dal caso sottoposto all'attenzione dalla Suprema Corte, con sentenza n. 48708/2004, che giudicava un trust palesemente pregiudizievole per i creditori rispetto al quale la Corte ha riconosciuto la legittimità degli ordinari rimedi contro gli atti dispositivi avvenuti in pregiudizio dei creditori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".