Spaccio. La lieve entità porta alla rideterminazione della pena
Pubblicato il 26 giugno 2014
Con la sentenza n.
27619 del 25 giugno 2014, la Cassazione ha accolto il ricorso di due soggetti che erano stati condannati, dai giudici di merito,
per detenzione a fini di spaccio di cocaina.
I due, in particolare, avevano lamentato l'eccessività della pena loro applicata.
I giudici di Cassazione hanno deciso di
rinviare la causa alla Corte di merito
al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti dei due alla luce della
disposizione più mite, retroattivamente applicabile, per quel che concerne la lieve entità.
In particolare, la Suprema corte ha fatto riferimento
all'articolo 73, comma 5 del Dpr 309/1990 per come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 24-ter del
Decreto legge n. 36/2014, convertito con modifiche dalla legge 79/2014.