Precisazioni da parte della Cassazione sulla decorrenza del termine prescrizionale del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte commesso tramite la costituzione di trust.
Secondo gli Ermellini, nell’ipotesi considerata il dies a quo per il conteggio della prescrizione decorre dalla data di istituzione del trust medesimo.
In detto contesto, è privo di rilievo il fatto che, successivamente, essendo deceduto l’originario trustee, questi venga sostituito con altro individuo.
Lo ha chiarito la Terza sezione penale nel testo della sentenza n. 37469 del 10 settembre 2019, pronunciata nell’ambito di un procedimento penale a carico di un uomo, indagato in relazione alla commissione del reato di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 74/2000, per aver sottratto i suoi beni, attraverso la costituzione di un trust, all’azione esecutiva dell’Erario per la riscossione dei crediti tributari.
La Suprema corte, nella specie, ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso dell’indagato contro il sequestro preventivo emesso dal GIP sui beni conferiti nel trust.
I giudici del riesame, in particolare, avevano ritenuto che il reato contestato fosse ormai prescritto posto che il fondo segregativo era stato costituito nel 2005, sicché, ai fini del sequestro, non era evidenziabile il richiesto fumus delicti.
Nelle sue conclusioni, il Tribunale di merito aveva anche considerato che nel 2016, essendo deceduto il soggetto che ricopriva in origine la qualità di trustee, questi era stato sostituito dal settlor con altro individuo: tale sostituzione soggettiva - era stato evidenziato - non aveva dato luogo ad alcuna ulteriore lesione del bene tutelato dalla norma violata.
Diversa l’argomentazione prospettata dal Pm che, al fine di opporsi all’ordinanza di accoglimento, aveva adito la Corte di cassazione.
Secondo il ricorrente il reato non poteva dirsi prescritto in quanto, con la morte dell’originario trustee e secondo i termini dell’atto di costituzione del fondo segregativo, il trust si era estinto e, pertanto, il dies a quo della prescrizione del reato andava collocato nella data di nomina del nuovo trustee.
Tesi a cui non ha aderito la Cassazione, secondo la quale il Tribunale aveva adeguatamente tenuto conto della specifica circostanza della costituzione di nuovo trustee, osservando, da un lato, che l’eventuale lesione all’interesse tutelato dalla norma si era verificata da tempo, ossia sin dal momento in cui il trust era stato istituito, dall’altro, che la variazione dello stato dei fatti determinata dalla nuova nomina non implicava, in ogni caso, il venir meno della unicità del rapporto originariamente costituito.
Ciò, in definitiva, non consentiva di posticipare al 2016 il decorso del termine di prescrizione del reato contestato.
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