Sottrazione fraudolenta con il falso Trust

Pubblicato il 24 febbraio 2016

Il Trust creato con il fine di evadere le imposte configura il reato di sottrazione fraudolenta nei confronti del professionista consulente, che in seguito ad una complessa operazione finanziaria aveva fatto confluire nel trust il ricavato della vendita di immobili di una Srl, anche se il patrimonio della società risultava sufficiente a coprire le pretese di Equitalia.

Lo sancisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6798 del 22 febbraio 2016, con la quale, da una parte, viene accolto il ricorso di un manager di una società per ciò che riguarda la confisca per equivalente dei suoi beni, mentre, dall'altra, viene confermata la corresponsabilità dello stesso professionista nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000).

Confisca per equivalente

Il manager ha presentato ricorso presso la Suprema Corte, sostenendo che la Guardia di Finanza aveva illegittimamente sequestrato alcuni file e di conseguenza si era dato corso alla confisca dei propri beni, per un valore superiore al dovuto e senza prima verificare la possibilità della confisca diretta presso la società, che, di fatto, aveva tratto un profitto diretto dal reato commesso.

La Corte, nella sentenza 6798/2016, ha respinto i primi motivi, mentre ha accolto il ricorso in merito alla confisca per equivalente, sancendo che il Tribunale aveva commesso un errore a quantificare le somme basandosi solo sull’imposta evasa, dal momento che nel reato esaminato il profitto va individuato nel valore dei beni sottratti all'esecuzione fiscale, dato che la ratio della norma è quella di tutelare la garanzia generica del credito tributario e non il credito in quanto tale.

Resta confermato, invece, secondo gli Ermellini, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a carico del manager.

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